
L’articolo 65 del Decreto Cura Italia, “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″ ha previsto per gli esercenti attività d’impresa, e conduttori di contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 “negozi e botteghe”, un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020 ha chiarito che il credito d’imposta spetta solo sul canone pagato e non riguarda altre categorie catastali al di fuori dei C/1 (scarica la circolare AE 8/2020)
Riepilogando, anche secondo quanto chiarito nelle faq del MEF, può usufruire del credito d’imposta:
– il titolare di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali (allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020);
– intestatario di contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria C/1;
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone di locazione pagato relativo al mese di marzo 2020.
Tale credito, già fruibile dallo scorso 25 marzo, va utilizzato esclusivamente in compensazione in F24 con codice tributo 6914, anno 2020 (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/2020).
Ricordiamo che trattandosi di credito in compensazione, il modello F24 va presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o attraverso intermediari abilitati.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento necessitasse.
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