Ennesimo aggiornamento relativo all’indennità di 600 euro prevista dal DL 18/2020: nella tarda serata di ieri, è stata pubblicata dall’INPS la circolare n. 49 che definisce l’ambito dei beneficiari del bonus e gli aspetti procedurali per la presentazione delle domande.

Scarica la circolare n. 49/2020 INPS

I potenziali beneficiari delle indennità potranno presentare la domanda, esclusivamente in via telematica, accedendo ai servizi del portale dell’INPS, sezione “prestazioni a sostegno del reddito“, (oppure al seguente link: compila la richiesta ), utilizzando alternativamente:
PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
– SPID di livello 2 o superiore;
– carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora non si sia in possesso di tali credenziali, è possibile accedere ai servizi in modalità semplificata, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, le domande potranno essere presentate tramite il servizio di contact center integrato, contattabile telefonicamente.

Oltre a quanto già precisato nella circolare di studio n. 12 del 30 marzo, segnaliamo che dall’ultimo intervento dell’INPS emerge che:

possono beneficiare della misura di sostegno i familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (L. n. 463/59), commercianti (L. n. 613/66) e lavoratori agricoli (L. n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Le indennità sono compatibili e cumulabili con somme derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (ex art. 54-bis del DL 50/2017) entro 5.000 euro annui.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento necessitasse.

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