
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 110 istituisce la possibilità di effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa, materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni.
La rivalutazione in oggetto può essere applicata con solo effetto civilistico ovvero con effetto civilistico e fiscale.
Le condizioni per effettuare la rivalutazione anche con valore Fiscale sono particolarmente interessanti, sono previste, infatti una imposta sostitutiva del 3% per i maggiori valori attribuiti e la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
È possibile accantonare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già con decorrenza dall’esercizio 2021; tali valori incideranno sulla determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze dal 1° gennaio 2024.
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